Il Comitato di Sorveglianza, previsto dagli artt.77 e 78 del Reg.CE n. 1698 del 2005 è istituito con atto formale e ha la funzione di accertare l'effettiva attuazione del Programma Regionale di Sviluppo Rurale.
A tal fine:
a) esprime parere, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di gestione;
c) esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
e) può proporre all'Autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.